Le attività di assistenza fiscale rientrano, così, nella definizione di attività stagionale
È stato sottoscritto un accordo tra Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per il lavoro stagionale nei Centri di assistenza fiscale.
L’accordo è valido su tutto il territorio nazionale e stabilisce che le attività di assistenza fiscale, svolte dai CAF, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale.
Questo accordo è stato raggiunto per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale: ora i CAF potranno ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal D. Lgs. n. 81/2015 con esonero dai vincoli previsti (apposizione di causale; contingentamento percentuale; limitazioni di durata; obbligo di rispetto degli intervalli temporali).
I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del citato accordo.
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