In materia di gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e delle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio entra in vigore oggi, 4 ottobre 2022, il decreto del Ministro dell’Interno che sostituisce il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998.
Il Decreto si applica:
in tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).
Nello specifico il Datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:
luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
luogo di lavoro aperto al pubblico dove, indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.
Per tutte le altre Aziende che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate sussiste l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio; tali misure andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.
Il testo coordinato dei tre decreti predisposto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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