L’Ufficio Tributario di Confesercenti Nazionale ha illustrato le principali novità di carattere fiscale introdotte dal “Decreto Legge Alluvioni”, a seguito dell’emergenza provocata “dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
“Con riferimento alle misure introdotte all’articolo 1 del D.L. alluvioni – spiega l’Ufficio Tributario – ricordiamo che è stata disposta la sospensione nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023:
degli adempimenti e dei versamenti tributari in scadenza nel periodo;
degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
dei versamenti delle ritenute IRPEF e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori interessati;
dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento;
degli adempimenti e i versamenti dovuti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata (di cui alla Legge n. 197/2022), che scadono nel predetto periodo di sospensione.
Al riguardo, si evidenzia che:
le somme già versate, relative ai predetti adempimenti, non potranno essere rimborsate;
i pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre2023 senza sanzioni e interessi;
gli adempimenti diversi dai versamenti di cui ai precedenti punti, sospesi per il periodo previsto, dovranno essere effettuati entro la scadenza del 20 novembre;
i carichi pendenti di natura tributaria e non, ancora non affidati all’Agente della riscossione, riprenderanno a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione;
con riferimento al precedente punto e. è disposta la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze previsti dall’art. 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243 lettera a), e 250 della Legge n. 197/2022″.
Sempre con riferimento alle agevolazioni fiscali introdotte all’articolo 1 del D.L. alluvioni
“Ricordiamo che è stata prevista, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, – conclude il Tributario – l’estensione della possibilità di usufruire del agevolazione “Superbonus 110%” con riferimento agli interventi effettuati su immobili situati nelle zone alluvionate, individuate dal Decreto. Stante il tenore letterale della norma (“10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023”) si ritiene che la proroga sia limitata agli interventi effettuati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, che stiano effettuando interventi agevolati con il superbonus su unità immobiliari unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno possono, anche per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2023, però “a condizione che alla data del 30 settembre 2022” siano “stati effettuati lavori per almeno” il 30% dell’intervento complessivo. Pertanto, si ritiene che la predetta proroga escluda gli altri interventi previsti all’articolo 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020″.
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