Sono partiti il 24 luglio i nuovi obblighi di comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, ai sensi del DL n. 5/23, convertito in legge n. 23/23, e del Dm 31.3.2023.
La comunicazione deve essere effettuata preventivamente o almeno contestualmente con riferimento a tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, va effettuata con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.
Questa, insieme all’esposizione del prezzo medio, è la principale novità rispetto al precedente regime di comunicazione dei prezzi carburanti.
I gestori
Una novità che le Associazioni dei gestori carburanti hanno unitariamente contrastato fino all’ultimo evidenziandone l’inutilità, in quanto se il prezzo non è cambiato non c’è alcun bisogno di ulteriore comunicazione. Il Mimit, per ragioni opinabili di estetica e di costante aggiornamento del sito, ha voluto, contro il parere di tutti, questo ulteriore onere a carico degli operatori della rete.
L’obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service. Ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito, ferma restando la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico, di comunicare su base volontaria anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita. Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita, le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Cosa succede dal 1° agosto
Come è noto, il prossimo 1° agosto scatterà per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione l’obbligo di esporre su un apposito “cartellone” il PREZZO MEDIO DI VENDITA DEI CARBURANTI.
Anche su questo, nonostante le contrarietà politiche, sindacali ed istituzionali -si pensi solo alla posizione espressa dall’Antitrust – oltre alle proteste delle Associazioni dei gestori che hanno anche scioperato per scongiurare il nuovo inutile obbligo, il Governo è andato dritto per la sua strada, anche a fronte di dubbi e perplessità nella sua stessa maggioranza.
L’obbligo di esposizione
L’obbligo di esposizione, dunque, scatterà su base regionale o delle province autonome, appositamente elaborato e pubblicato giornalmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy in un’area dedicata del proprio sito (https://www.mimit.gov.it/it), calcolato in riferimento ai prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati sulla rete stradale ordinaria. Il prezzo medio sarà invece calcolato su base nazionale con riferimento ai prezzi di vendita dei carburanti comunicati per gli impianti situati sulla rete autostradale, e corrispondentemente dovrà essere esposto su un apposito cartello dagli esercenti all’interno di detti impianti. Il gestore deve esporre con adeguata evidenza un cartello riportante i rispettivi prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.
Il cartello dovrà essere fornito dalla proprietà, che per contratto affida al gestore ogni attrezzatura presente sull’impianto, anche se le responsabilità relative alla mancata esposizione del prezzo medio ricadono formalmente sull’esercente l’attività di vendita. In questo senso la Faib ha già segnalato, tramite i propri iscritti, ai titolari l’obbligatorietà della fornitura di detti cartelli.
I prezzi medi
I prezzi medi sono esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in €/litro o in €/Kg per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.
I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano e, come previsto dall’allegato tecnico al Dm 31.3.2023, fanno riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per la modalità «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalità «servito». Qualora nell’impianto gasolio e benzina siano commercializzati nella sola modalità «servito», l’esercente, allo stato attuale secondo il Mimit, dovrà comunque esporre il cartello riportante il prezzo medio degli stessi prodotti venduti sugli altri impianti in modalità «self service», anche se il prodotto in quella modalità non è presente nello specifico impianto. Su questo punto sono stati ripetutamente segnalate le incongruenze della norma e l’orientamento stesso del Mimit. Il prodotto solo servito è un prodotto diverso da quello self, esattamente come al ristorante una pietanza servita o a portar via: il prezziario del menù non è lo stesso. Un obbligo che andrebbe rivisto o rimodulato senza neppure intervenire sulla norma primaria, seguendo da una parte solo il prodotto erogato e dall’altro il buon senso che deve sempre presidiare le scelte della buona Amministrazione.
Il cartello dei prezzi medi
Il cartello riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, comunque in modo da garantirne adeguata visibilità. Il cartello deve recare l’apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi (dicitura sul cartello” “PREZZI MEDI” ovvero “PREZZO MEDIO”); la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza.
Consultata la pubblicazione effettuata dal Ministero sul proprio sito ogni giorno entro le ore 8,30, i gestori esporranno i prezzi medi indicati:
entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30;
sempre entro le ore 10,30 in caso di apertura dell’impianto 24 ore su 24;
qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, entro le due ore successive all’apertura.
In caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente.
Detto ciò, non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio:
il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita; i gestori che svolgono la vendita secondo la modalità servito si intendono pertanto esonerati dall’aggiornamento del cartello del prezzo medio nei giorni di chiusura dell’impianto (anche qualora rimanga attiva la modalità self-service), dunque nei giorni festivi o nel giorno feriale di recupero del turno domenicale o festivo, nonché quando l’impianto rimanga chiuso secondo la legislazione regionale di settore (ad esempio nel periodo feriale, se debitamente comunicato, ove previsto);
il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero. Quando sul sito internet al posto del valore del prezzo medio venga mostrata una sigla indicante la “non disponibilità” del dato del prezzo medio per una o più tipologie di carburanti, è rimessa alla facoltà degli esercenti la scelta della modalità grafica con cui indicare sul cartellone la non disponibilità del relativo dato del prezzo medio (es. N.D.)
L’articolo Faib: comunicazione prezzi carburanti ed esposizione prezzo medio, il quadro della situazione proviene da Confesercenti Nazionale.