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Fisco: nuovo codice tributo da inserire nell’F24 per agenzie di viaggio e tour operator

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 A renderlo noto è FiscoOggi che spiega che va utilizzato per la compensazione dei crediti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, tra gli altri, uno specifico codice tributo che riguarda agenzie di viaggio e tour operator.

Ne dà notizia FiscoOggi, il giornale on line delle Entrate.

IL CREDITO DI IMPOSTA

“La risoluzione n. 47/2023 – spiega Fisco Oggi – istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, ai sensi del decreto Pnrr (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator”)”.

COSA PREVEDE L’ARTICOLO 4

“L’articolo 4, comma 1, del Dl n. 152/2021, infatti, ha riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12, che pongono in essere investimenti e attività di sviluppo digitale, un contributo sotto forma di credito d’imposta. Il tax credit può essere utilizzato solo in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997) e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

MODALITÀ APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO

Con decreto del 29 dicembre 2021 del ministro del Turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono state disciplinate le modalità applicative per la fruizione del credito. Il ministero del Turismo comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet del Fisco.

COSA FARE IN SEDE DI COMPILAZIONE

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.

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