È operativo dal 12 gennaio 2024 il nuovo regolamento per il microcredito. Le modifiche apportate al precedente decreto sono molteplici e di rilevante importanza: tra queste, la platea delle imprese ammissibili, che viene allargata alle società a responsabilità limitata ordinarie, e l’aumento dell’importo dei finanziamenti, che ora possono essere concessi per un massimo di 75.000 euro, ovvero 100.000 euro se destinati alle Srl ordinarie.
Quali sono le nuove regole per il 2024
Qui di seguito un approfondimento Ipsoa.
Una prima novità attiene la platea delle imprese ammissibili
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, possono richiedere un finanziamento di microcredito anche le società a responsabilità limitata ordinarie (ante modifica erano ammesse solo le srl semplificate).
Sono state riviste anche le cause di esclusione.
In primo luogo, ante modifica erano ammessi ai finanziamenti di microcredito le imprese e i professionisti titolari di una partita Iva da non più di cinque anni.
Con il nuovo regolamento, invece, nel novero dei soggetti beneficiari rientrano le imprese e i professionisti costituiti anche oltre i cinque anni.
Sono stati poi cancellati i precedenti requisiti dimensionali riguardanti l’attivo patrimoniali e i ricavi lordi e il livello di indebitamento.
In particolare, secondo la precedente disciplina, l’accesso ai finanziamenti era preclusa alle imprese che al momento della richiesta presentavano, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’art. 1, c. 2, lett. a) e b), legge Fallimentare (R.D. n. 276/1942), come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, tale causa di esclusione non è più operativa.
Importo dei finanziamenti
Altra modifica significativa è l’aumento dell’importo dei finanziamenti, che dal precedente limite di 40.000 euro (elevabile di 10.000 euro qualora il finanziamento prevedesse l’erogazione frazionata) può ora arrivare fino ad un massimo di 75.000 euro ovvero fino a 100.000 euro per le srl ordinarie.
È previsto il solo limite del 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Finalità del finanziamento
Ulteriore novità riguarda la finalità del finanziamento. Il microcredito è ora diretto a sostenere l’avvio o l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa. Secondo la precedente versione del regolamento, invece, il finanziamento era finalizzato, oltre all’avvio, allo sviluppo delle attività.
Con le nuove regole, inoltre, è stata elevata la durata massima del finanziamento, che dai precedenti sette anni è stata prolungata a dieci anni.
Le nuove disposizioni si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente al 12 gennaio 2024, corrispondente alla data di entrata del nuovo regolamento.
Quali sono le imprese ammesse
Con riferimento all’ambito soggettivo, secondo il nuovo regolamento, il finanziamento di microcredito è finalizzato a sostenere l’avvio o l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, semplificata o di società cooperativa.
Sono invece esclusi i seguenti soggetti:
– lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
– società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.
Cosa finanzia il prestito del microcredito
Quanto alle finalità dei finanziamenti di microcredito, i prestiti devono essere finalizzati, anche alternativamente:
a) all’acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
I finanziamenti possono essere concessi per un importo massimo di 75.000 euro per ciascun beneficiario, elevabile a 100.000 euro nel caso di società a responsabilità limitata.
In ogni caso, l’ammontare dei prestiti erogati a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni.
Il rimborso è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.
Con riferimento alle garanzie, i prestiti non possono essere assistiti da garanzie reali, tranne nel caso di società a responsabilità limitata. Solo per tali imprese, infatti, è possibile richiedere anche garanzie reali e non esclusivamente personali.
Per quanto riguarda la garanzia dei confidi, resta all’80% per importi fino a 50.000 euro, mentre è ridotta al 60% per le operazioni di importo superiore a50.000 euro.
Come vengono assistiti i beneficiari dall’ente nazionale per il microcredito
In fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, le imprese e i professionisti richiedenti sono destinatari di almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio erogati dal soggetto finanziatore o da un tutor autorizzato dall’ente nazionale microcredito:
– supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
– formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
– formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
– supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
– supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
– con riferimento al finanziamento concesso per corsi di formazione (di cui alla precedente lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
– supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato.
Quali altri progetti finanzia il microcredito
Anche con il nuovo regolamento sono confermati i finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria.
Tali finanziamenti, in particolare, devono essere finalizzati a promuovere progetti destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
– stato di disoccupazione;
– sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
– sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
– significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
I finanziamenti devono essere destinati all’acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l’accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica.
L’esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro. I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.
I contratti di finanziamento devono specificare espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l’intera durata del piano di rimborso del finanziamento.
Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge n. 108/1996, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8.
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