Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha emanato un decreto contenente disposizioni per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, previsti ai commi 366 e 368 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022. Lo trovate in allegato.

Le risorse del Fondo di parte corrente, finalizzate alla realizzazione e razionalizzazione di interventi tesi ad ottimizzare l’attrattività e la promozione turistica sul territorio nazionale e a sostenere gli operatori del settore attenuando gli effetti di situazioni di crisi, sono da ripartire mediante l’adozione da parte del Ministero del turismo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un atto di programmazione per almeno l’80% delle risorse del Fondo, da destinare agli obiettivi previsti.

Le risorse del Fondo di conto capitale, finalizzate alla realizzazione di investimenti volti ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche  di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, sono ripartite con l’adozione, ad opera del Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di un atto di programmazione per almeno l’80% delle risorse del fondo, stabilendo un’apposita quota per le province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione degli interventi previsti.

Il Ministero del turismo è inoltre tenuto, a partire dal 2023, a presentare alle Commissioni competenti una relazione annuale sull’attività svolta e sull’impiego delle risorse di cui sopra.

 

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